Amministrazione trasparente

Accesso civico

Pubblicazione effettuata ai sensi del D. Lgs. 33/2013 art. 5, commi 1 e 4

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo. Con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 si introduce l’istituto dell’accesso civico contemplato dall’articolo 5, ovvero del diritto a conoscere, utilizzare e riutilizzare (alle condizioni indicate dalla norma) i dati, i documenti e le informazioni "pubblici" in quanto oggetto "di pubblicazione obbligatoria".

Questo istituto è diverso ed ulteriore rispetto al diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla legge n. 241 del 1990. Diversamente da quest'ultimo, infatti, non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente e consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che le amministrazioni forniscano e pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni, da queste detenuti, per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali.

Consulta l'art. 5 del decreto legislativo n. 33 del 4 aprile 2013

Per le modalità di esercizio di questo diritto consulta la scheda informativa

 

Regolamento relativo alla disciplina e alle misure organizzative per l’esercizio del diritto di accesso civico e accesso generalizzato (approvato con D.G.C. n. 169/2017)

Modulistica:

- Richiesta di accesso civico semplice

- Richiesta di accesso civico al titolare del potere sostitutivo

- Richiesta di accesso civico generalizzato

- Richiesta di riesame dell’istanza di accesso civico generalizzato

 

 

- Registro degli accessi - secondo semestre 2017

 

 

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