Espressione del voto da parte di elettori non deambulanti
Ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 gennaio
1991, n. 15, gli elettori non deambulanti possono votare in qualsiasi sezione elettorale del Comune, in occasione di tutte le consultazioni
elettorali.
Le sezioni elettorali esenti da barriere architettoniche sono contraddistinte da apposito
simbolo, sono accessibili mediante sedia a rotelle e dotate di apposita
cabina progettata per rendere più agevole l'accesso.
Tutti gli elettori non deambulanti potranno votare
previa esibizione, unitamente alla tessera elettorale, di attestazione
medica rilasciata dall'Azienda Sanitaria locale anche in precedenza
per altri scopi, o di copia autentica della patente speciale di
guida, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità
o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.
Le attestazioni mediche saranno rilasciate gratuitamente ed
in esenzione da qualsiasi diritto o applicazione di marche segnatasse.
Ci sono inoltre delle importanti
novità per quanto riguarda gli elettori che necessitano di assistenza in cabina.
Grazie alla legge 5 febbraio 2003, n.17 che punta
a rendere sempre più agevole l'esercizio del diritto di voto
da parte degli elettori che necessitano di assistenza in cabina,
è possibile presentare una richiesta al proprio Comune di
iscrizione elettorale, per ottenere l'annotazione permanente
del diritto di voto assistito mediante l'apposizione di un corrispondente
simbolo sulla tessera elettorale.
Tale richiesta deve essere corredata dalla certificazione
sanitaria attestante l'impossibilità da parte dell'elettore
di esercitare autonomamente il diritto di voto.
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