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Contributi straordinari regionali
L.R 8/86 "Modifiche e integrazioni alla L.R. 15/12/1982 n. 55 Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale"
Descrizione:
La legge regionale 8/86 si prefigge l'obiettivo di venire incontro alle emergenze cui incorrono le persone e le famiglie in determinate situazioni, come strumento straordinario per uscire da situazioni di carattere contingente che presentano reali difficoltà economiche.
La concessione di tale contributo viene erogata, da parte della Regione Veneto, al Comune per la parte non risolvibile con le ordinarie provvidenze.

Dove Rivolgersi:

Interventi Sociali
Municipio Viale Rimembranze, 1
30035 - Mirano (VE)

Quando:

SPORTELLO SOCIALE: lunedì e mercoledì 9.00 - 12.00, giovedì 15.00 - 17.00.
ASSISTENTI SOCIALI: lunedì 9.00 - 12.00, giovedì 15.00 - 17.00. Mercoledì su appuntamento

Addetti:


a.s. Pattarello Tiziana tel. 041-5798339
a.s. Quinz Emanuela tel. 041-5798319
a.s. Torresan Federica tel. 041-5798324
Requisiti del richiedente
Per poter accedere al finanziamento è necessario:
1. Essere residente nel Comune di Mirano;
2. Essere stranieri regolari e apolidi presenti nel territorio della Regione Veneto e fino al possibile rientro nelle comunità di provenienza.
Gli interventi economici straordinari sono, di massima, individuabili nell'ambito dei seguenti settori:
1. spese a carattere sociale sostenute in occasione di interventi chirurgici;
2. grave situazione economica non risolvibile con le provvidenze ordinarie del Comune;
3. spese relative all'acquisto di attrezzature per l'attività motoria dei disabili;
4. spese per piccoli interventi sull'alloggio;
5. recupero strutture danneggiate da eventi dannosi.



Modalità di richiesta
L'interessato deve inoltrare all'ufficio Protocollo del Comune domanda, su apposito modulo predisposto dalla Regione Veneto.



Documentazione da presentare
Ogni atto utile per la motivazione dell'istanza.



Iter
1. Presentazione della domanda;
2. istruttoria e verifica della richiesta da parte del responsabile dell'istruttoria;
3. inoltro della domanda alla Regione da parte del Comune;
4. comunicazione all'interessato della decisione regionale;
5. eventuale liquidazione del contributo, previa presentazione di fatture comprovanti la spesa, se la domanda è stata accettata.



Tempi
La domanda può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno. Il Comune ha l'obbligo di presentare le richieste pervenute entro il 30 aprile e il 31 ottobre di ogni anno.



Normativa di riferimento
L. 8.11.2000 n.328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
L.8/86 "Modifiche e integrazioni alla L.R. 15/12/1982 n. 55 Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale".



Modulistica


Domanda (81 K)


Reclami,ricorsi e opposizioni
In conformità a quanto disposto dall’art. 3, comma 4 della L. 241/90 verso il provvedimento di non concessione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione (Legge 06.12.1971 n. 1034 e successive modificazioni), ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. dal ricevimento della comunicazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).




Responsabile del Procedimento: dott.ssa Licia Barzan
nr. Scheda: SS2.09 Responsabile Aggiornamento:
a.s. Federica Torresan
Revisionata il: 10/08/17

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