Corrispettivo aree Peep: dal Consiglio di Stato la sentenza definitiva sulla correttezza dell’operato del Comune di Mirano

Notizia del 26.09.2014

Lo scorso 22 settembre si è definitivamente conclusa la vicenda legale che da anni vedeva opposti il Comune e alcuni cittadini che contestavano al Comune stesso di aver stabilito in maniera errata la rideterminazione (delibera C.C. n.57/2000) del corrispettivo delle aree PEEP cedute in proprietà: in sostanza, essi asserivano che il Comune avesse calcolato tale corrispettivo senza detrarre gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. La sentenza 4747/2014 della quarta sezione del Consiglio di Stato, invece, ha stabilito le assolute legittimità e correttezza dell’operato degli uffici diretti dall’arch. Lionello Bortolato relativamente a tale questione.

Per meglio comprendere la vicenda, vale la pena riassumerne brevemente il complesso iter giudiziario. I cittadini ricorrenti avevano impugnato la delibera C.C. 57/2000 con ricorso straordinario al Capo dello Stato, che era stato accolto (DPR 5.5.2006). Successivamente il commissario prefettizio del Comune di Mirano aveva rideterminato il corrispettivo delle aree PEEP cedute in proprietà con una delibera (n. 14 del 30/09/2011) che era imperniata sugli stessi principi dei provvedimenti precedenti, adeguati alla normativa sopravvenuta. A quel punto, i cittadini avevano presentato ricorso al TAR Veneto, per ottenere l’ottemperanza delle indicazioni del DPR. Essendosi il TAR Veneto dichiarato incompetente, il ricorso era stato riproposto al TAR Lazio, che indicava competente il Consiglio di Stato. Da quest’ultimo organo, dunque, la sentenza che dà piena ragione al Comune.

Scendendo nel merito della decisione, il giudice ha concordato pienamente con la difesa Comune, assistito dall’avv. Primo Michielan, stabilendo la piena legittimità delle decisioni dell’Ente e l’infondatezza delle doglianze dei cittadini ricorrenti. In particolare, è stato stabilito che:

-         il Comune di Mirano, in sede di rideterminazione del corrispettivo delle aree PEEP cedute in proprietà, ha effettivamente provveduto a detrarre quanto a suo tempo già versato dagli assegnatari a titolo di oneri di concessione del diritto di superficie: non erano quindi necessarie ulteriori detrazioni;
-         il Comune di Mirano ha correttamente determinato il valore venale dei lotti in base al criterio della semisomma tra il valore venale ed il reddito dominicale rivalutato e rapportando la stima allo stato di fatto e di diritto degli immobili al momento della valutazione fatta dall’Ufficio Tecnico Comunale (maggio 2000);
-         è stato corretto prendere in considerazione le stime dell’Ufficio Tecnico Comunale e non, come chiedevano i cittadini ricorrenti, quelle del Ufficio Tecnico Erariale.

Per il Comune di Mirano è una sentenza significativa, che, oltre a chiudere un oneroso percorso giudiziario, legittima e corrobora alcuni dei principi fondamentali che guidano l’operato dei suoi uffici e dell’amministrazione politica: correttezza, aderenza alle indicazioni di legge, trasparenza e disponibilità nei confronti del cittadino.