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Espressione del voto da parte di elettori non deambulanti

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, gli elettori non deambulanti possono votare in qualsiasi sezione elettorale del Comune, in occasione di tutte le consultazioni elettorali.

Le sezioni elettorali esenti da barriere architettoniche sono contraddistinte da apposito simbolo, sono accessibili mediante sedia a rotelle e dotate di apposita cabina progettata per rendere più agevole l'accesso.

Tutti gli elettori non deambulanti potranno votare previa esibizione, unitamente alla tessera elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'Azienda Sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi, o di copia autentica della patente speciale di guida, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.
Le attestazioni mediche saranno rilasciate gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto o applicazione di marche segnatasse.

Ci sono inoltre delle importanti novità per quanto riguarda gli elettori che necessitano di assistenza in cabina.

Grazie alla legge 5 febbraio 2003, n.17 che punta a rendere sempre più agevole l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori che necessitano di assistenza in cabina, è possibile presentare una richiesta al proprio Comune di iscrizione elettorale, per ottenere l'annotazione permanente del diritto di voto assistito mediante l'apposizione di un corrispondente simbolo sulla tessera elettorale.

Tale richiesta deve essere corredata dalla certificazione sanitaria attestante l'impossibilità da parte dell'elettore di esercitare autonomamente il diritto di voto.

 

Info
:: Ufficio Elettorale
:: Ufficio Relazioni con il Pubblico