Requisiti del richiedente |
Chiunque possieda uno dei seguenti requisiti: - sia cittadino italiano emigrato, nato nel Veneto, o che, per almeno tre anni prima dell'espatrio, abbia avuto residenza in uno dei Comuni del Veneto e che abbia maturato un periodo di permanenza all'Estero per almeno cinque anni consecutivi. - Sia coniuge supestite del possessore dei requisiti suindicati. - Sia discendente, fino alla terza generazione, del possessore dei requisiti suindicati.
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Modalità di richiesta del cittadino |
Domanda da parte dell'interessato al Comune di prima residenza al momento del rimpatrio su modulo prestampato
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Documentazione da presentare |
- Documento di riconoscimento valido - originale della documentazione di viaggio per il rientro in Veneto - documentazione relativa al possesso dei requisiti
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Iter |
1. Presentazione della domanda su apposito modulo all'Ufficio Protocollo - la domanda può essere compilata con l'assistenza degli operatori del Servizio Interventi Sociali; 2. istruttoria del Comune per la verifica dei requisiti; 3. comunicazione all'interessato dell'esito dell'istruttoria; 4. erogazione del contributo
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Tempi |
L'interessato deve presentare domanda entro due anni dal rimpatrio
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Note |
Gli interventi socio-assistenziali previsti dalla L.R. n. 2/2003 erogabili dal Comune di Mirano riguardano: - spese sostenute per il rientro nel Veneto: costo del biglietto feroviario di 2a classe o costo del biglietto aereo in classe turistica. In caso di rientro con mezzo proprio, le spese saranno rimborsate sulla base della distanza dal paese di rientro, limitatamente ai costi del carburante e dei pedaggi autostradali. Il rimborso riguarderà i costi sostenuti da tutto il nucleo familiare che rientra assieme all'avente diritto. - spese documentate per il trasporto degli oggetti personali, del vestiario, dell'arredo, della mobilia e di attrezzature varie, con esclusione delle spese doganali. - importi dovuti ad enti assistenziali per il riscatto ai fini previdenziali di periodi di lavoro prestato all'estero in Paesi privi di convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale. Detto contributo è finalizzato esclusivamente al raggiungimento dei minimi previdenziali. - spesa per traslazione della salma di cittadini di origine veneta deceduti all'estero.
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Normativa di riferimento |
Legge Regionale 9 gennaio 2003, n. 2 - art. 8 Circolare Applicativa n. 6 del 30 dicembre 2003 D.G.R.V. n. 514/2009 "L.R. 2/2003: Nuove norme a favore dei Veneti nel Mondo e agevolazioni per il loro rientro. Approvazione Programma 2009".
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Modulistica |
E' a disposizione presso l'Ufficio URP e il Servizio Interventi Sociali il modulo di domanda di contributo. | |
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Reclami, ricorsi ed opposizioni |
In conformità a quanto disposto dall'art. 3, comma 4 della L. 241/90 verso il provvedimento di non concessione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione (Legge 06.12.1971 n. 1034 e successive modificazioni), ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dal ricevimento della comunicazione (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199).
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Collegamento sito regionale |
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