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Autocertificazione e semplificazione
Autocertificazione
Descrizione:
Dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni.
Pertanto gli uffici comunali dello stato civile e di anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto per uso privato; sugli stessi sarà apposta, a pena nullità, la dicitura "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
La normativa vigente infatti obbliga la Pubblica Amministrazione e i gestori di servizi pubblici ad accettare (e pertanto a richiedere) , in sostituzione dei certificati anagrafici e di stato civile, l'autocertificazione oppure, a seconda dei casi, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che si debba presentare successivamente il certificato vero e proprio. La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettarla, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto.
Vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in cui devono essere esibiti i tradizionali certificati: pratiche per contrarre matrimonio, rapporti con l'autorità giudiziaria, atti da trasmettere all'estero.
Le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più chiedere i certificati relativi alle voci sotto elencate.
Il divieto di richiedere certificati vale per le amministrazioni e non per i cittadini. Questi possono continuare a richiedere i certificati per utilizzarli in rapporti tra privati e le amministrazioni sono sempre tenute a rilasciarli.
Le amministrazioni e i gestori di servizi pubblici possono richiedere al cittadino solo i certificati che non possono essere sostituiti con l'autocertificazione, cioè i certificati medici, di conformità CE, di marchi o brevetti.
L'esibizione del documento di riconoscimento, per i dati in esso contenuti (nascita, residenza, cittadinanza, stato civile) ha lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati (art.45).
Le amministrazioni mettono a disposizione la modulistica per le dichiarazioni sostitutive con il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e l'informativa relativa al trattamento dei dati personali. Il rilascio di dichiarazioni non veritiere è, d'altra parte, punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Dove Rivolgersi:

Multi Sportello Mirano
Sede municipale Via Bastia Fuori, 54/56
30035 - Mirano (VE)

Quando:

RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO
Orario: lunedì, mercoledì, venerdì 8.30 - 13.00
martedì e giovedì 8.30 - 13.00 e 15.00 - 17.00
SOLO STATO CIVILE: da lunedì a venerdì 8.30 - 13.00
Informazioni
Informazioni nella pagina www.comune.mirano.ve.it/comune/AT/08_02_tipologie/MSM_autocertificazione_e_semplificazione.html


08.03.2015



Responsabile del Procedimento: dott.ssa Fiorella Ursini
nr. Scheda: AN1.10 Responsabile Aggiornamento:
Revisionata il: 08/10/20

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