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Trattamento sanitario obbligatorio
trattamento sanitario obbligatorio ( TSO )
Descrizione:
Le persone affette da malattia mentale possono essere ricoverate in ospedale
per cure, anche se non consenzienti, qualora il medico competente del
Dipartimento di Psichiatria dell'A.Ulss, ravvisi una situazione tale da
motivarlo. La richiesta di TSO deve essere convalidata da un ulteriore
medico del sistema sanitario pubblico. Il TSO è disposto dal SINDACO del
Comune di residenza del paziente o del Comune ove il malato si trovi
temporaneamente.

Dove Rivolgersi:

Polizia Locale
Via Macello, 17
30035 - Mirano (VE)
Dal 19.12.2016 la sede è stata trasferita in via Belvedere, 6
Tel. numero verde 800 316 323, fax 041 432902
E-mail polizia.locale@unionemiranese.gov.it

Quando:

da lunedì a sabato 9.00 - 12.00

Addetti:


A.ULSS 3
Dipartimento di Psichiatria dell'Ospedale di Dolo in via XXIX Aprile, 2, tel. 041 5133268
Requisiti del richiedente
Verifica da parte del medico specialista di condizioni di pregiudizio per il paziente psichiatrico o per la comunità.



Modalità di richiesta
Il familiare che ritiene necessario l'intervento delle autorità per sottoporre a trattamento sanitario obbligatorio per la persona affetta da malattia mentale, può rivolgersi al Dipartimento di psichiatria dell'A Ulss 3,presso l'Ospedale di Dolo o presso il Centro Sanità Mentale (C.S.M.) di Mirano. I medici preposti, se ritengono sussistere le condizioni di cui alla L.180/78, propongono il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.



Documentazione da presentare
Il servizio psichiatrico dell'A. Ulss deve presentare all'Ufficio Polizia Locale del Comune:
un certificato medico contenente la proposta motivata del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera dove vi sia dichiarato che per il paziente sussistono alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, non accettati dall'infermo e non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure extra ospedaliere;
Detto certificato deve essere convalidato da un medico della struttura sanitaria pubblica.



Iter
L'Ufficio Polizia Locale, acquisita la documentazione, predispone apposita ordinanza sindacale per il ricovero forzato del paziente. L'ordinanza va notificata al Tribunale di Volontaria Giurisdizione di Venezia entro le 48 ore dal ricovero. Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il suddetto provvedimento e ne dà comunicazione al Sindaco. In caso di mancata convalida, il Sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio. Entro la scadenza dei 7 giorni, il medico della struttura ospedaliera può formulare una proposta di proroga del trattamento sanitario obbligatorio indicando la presunta durata o può comunicare la cessazione e quindi chiedere la revoca.
A seconda dei casi deve essere predisposta ordinaza di proroga o di revoca da notificare al Tribunale di Volontaria Giurisdizione di Venezia. Se il suddetto provvedimento viene disposto per residenti in altri Comuni, viene data comunicazione al Sindaco del Comune interessato al momento della predisposizione del provvedimento.



Contribuzione a carico del cittadino
nessuna



Tempi
tempo reale



Modalità di fruizione del servizio
Ricovero del paziente presso specifico reparto della struttura ospedaliera



Normativa di riferimento
L. 23.12.1978 n. 833
L. 13.05.1978 n. 180



Note
Qualora il problema in oggetto si verifichi nei giorni del sabato e nelle festività, il familiare dovrà rivolgersi al Pronto Soccorso dell'A.Ulss che provvederà a tutti gli adempimenti necessari.



Informazioni
A. Ulss 3, Dipartimento di Psichiatria



Reclami, ricorsi e opposizioni
In conformità a quanto disposto dall’art. 3, comma 4 della L. 241/90 verso il provvedimento di non concessione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione (Legge 06.12.1971 n. 1034 e successive modificazioni), ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. dal ricevimento della comunicazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).




Responsabile del Procedimento: Stefano Sorato
nr. Scheda: SS8.02 Responsabile Aggiornamento:
Revisionata il: 07/06/19

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