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Ricoveri minori
Inserimento minori in gruppi famiglia, comunità alloggio
Descrizione:
Il ricovero di un minore in una struttura socio-assistenziale o in un Gruppo
famiglia è una risposta estrema ad una problematica particolare della
famiglia e/o del minore.
Il ricovero può essere chiesto dal genitore/tutore, o disposto dall'autorità
giudiziaria (Tribunale per i Minorenni).

Dove Rivolgersi:

Interventi Sociali
Municipio Viale Rimembranze, 1
30035 - Mirano (VE)

Quando:

SPORTELLO SOCIALE: lunedì e mercoledì 9.00 - 12.00, giovedì 15.00 - 17.00.
ASSISTENTI SOCIALI: lunedì 9.00 - 12.00, giovedì 15.00 - 17.00. Mercoledì su appuntamento

Addetti:

a.s. Tiziana Pattarello
Requisiti del richiedente
Per poter accedere al ricovero di un minore, il genitore /tutore, deve essere residente a Mirano e trovarsi in una situazione problematica.



Modalità di richiesta
Colloquio con l'operatore sociale di riferimento.



Documentazione da presentare
Concordabile successivamente con l'operatore di riferimento.



Iter
1. Colloquio con l'operatore sociale professionale;
2. Inoltro della domanda scritta;
3. Istruttoria a cura del Servizio Sociale Professionale;
4. Eventuale attivazione Unità Operativa Distrettuale Minori;
5. Predisposizione del progetto di ricovero;
6. Ricovero, con accompagnamento del minore;
7. Monitoraggio e verifica.



Tempi
Entro 60 giorni dalla data di protocollo della domanda presentata, verranno conclusi i punti dall'1 al 6.



Contribuzione a carico del cittadino
A totale carico.
Per situazioni di comprovata difficoltà economica è previsto un concorso da parte dell'Amministrazione Comunale (vedi benefici economici).



Normativa di riferimento
L. 8.11.2000 n.328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
L. 28.03.2001 n. 149 Modifiche alla Legge 04/03/1983 n. 184 recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" nonché al Titolo VIII° del Libro I° del Codice Civile;
Regolamento per la concessione dei contributi economici (D.C.C. n. 115/98 e successive modifiche ed integrazioni);



Modulistica


Domanda (30 K)


Reclami, ricorsi e opposizioni
In conformità a quanto disposto dall’art. 3, comma 4 della L. 241/90 verso il provvedimento di non concessione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione (Legge 06.12.1971 n. 1034 e successive modificazioni), ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. dal ricevimento della comunicazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).




Responsabile del Procedimento: dott.ssa Licia Barzan
nr. Scheda: SS5.01 Responsabile Aggiornamento:
a.s. Tiziana Pattarello
Revisionata il: 09/08/18

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