Requisiti del richiedente |
Per poter accedere ai "prestiti d'onore" le persone singole o in coppia devono essere residenti nel Comune di Mirano, non devono essere in grado di accedere a prestiti bancari e devono trovarsi nelle seguenti condizioni: a) limite massimo reddito: si indica come tetto di riferimento oltre il quale, di norma, non vi può essere accesso al prestito, quello individuato nelle tabelle di riferimento per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare; limite minimo: non si è ritenuto opportuno fissare un preciso limite minimo. b) motivazione per l'accesso al prestito: situazioni in cui vi sia necessità per il superamento di una situazione economica particolare.
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Modalità di richiesta |
L'interessato deve inoltrare una domanda, su apposito modulo predisposto dal Servizio Interventi Sociali, allegando la documentazione relativa al reddito familiare, il preventivo della spesa da sostenere (ove possibile), lo stato famiglia o la relativa autocertificazione.
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Documentazione da presentare |
Vedi modalità di richiesta.
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Iter |
1. Inoltro della domanda scritta; 2. Istruttoria a cura del Servizio Sociale Professionale; 3. Stipula del contratto con relativo piano di recupero finanziario(massimo 36 mesi); 4. Concessione del prestito ( minimo € 258,23/ massimo € 3098,75); 5. Eventuale rivalsa sul beneficiario per eventuali mancati pagamenti.
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Tempi |
Entro 30 giorni dalla domanda viene predisposto il progetto e viene stipulato il relativo contratto. Entro 60 giorni dalla data di protocollo della domanda viene erogato il prestito.
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Contribuzione a carico del cittadino |
Restituzione del prestito ricevuto.
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Note |
La valutazione della richiesta di prestito d'onore compete esclusivamente all'operatore incaricato del Servizio Sociale Professionale. La concessione del prestito è subordinata alla disponibilità di bilancio.
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Normativa di riferimento |
L. 8.11.2000 n.328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; Regolamento Comunale ( D.C.C. n. 169 dell'9.11.95 e n. 6 del 13.02.96).
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Modulistica |
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Reclami,ricorsi e opposizioni |
In conformità a quanto disposto dall’art. 3, comma 4 della L. 241/90 verso il provvedimento di non concessione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione (Legge 06.12.1971 n. 1034 e successive modificazioni), ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. dal ricevimento della comunicazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).
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