Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare |
Dal 2007 è attivo il Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare, servizio dedicato esclusivamente all'affido che intende essere di supporto a chiunque è interessato ad intraprendere questo percorso e a chi sta già vivendo questa esperienza. In particolare il Centro svolge attività di promozione e sensibilizzazione, formazione delle famiglie, abbinamento, sostegno durante l'affido, gestione della Banca Dati centralizzata. | |
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Chi può diventare affidatario |
Tutti i maggiorenni possono offrire la propria disponibilità all'affido: coppie con o senza figli e persone singole. Non è necessario essere sposati e non ci sono limiti di età particolari. Chi sia interessato può rivolgersi al Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare.
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Iter |
1. Colloqui e visita domiciliare; 2. Eventuale frequenza ad un corso di formazione; 3. Inserimento del nominativo nella Banca dati centralizzata; 4. Eventuale abbinamento con il/i minori; 5. Verifica periodica dell'andamento dell'affido ed eventuale sostegno individuale e/o in gruppo
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Modulistica |
Scheda di conoscenza che viene compilata al momento del primo colloquio.
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Tempi |
Non preventivabili
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Note |
Il minore/i sono assicurati contro gli infortuni ed eventuali danni causati a terzi. Gli affidatari possono godere dei congedi parentali previsti dalla legge e hanno diritto alla concessione di un contributo.
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Normativa di riferimento |
L. 8.11.2000 n.328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
L. 28.03.2001 n. 149 Affido ed Adozione di minori;
Regolamento Comunale ( D.C.C. n. 28 del 21.03.2007). Linee Guida per i servizi sociali e socio-sanitari DGR 1855 del 13.06.2006
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Reclami, ricorsi e opposizione |
In conformità a quanto disposto dall’art. 3, comma 4 della L. 241/90 verso il provvedimento di non concessione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione (Legge 06.12.1971 n. 1034 e successive modificazioni), ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. dal ricevimento della comunicazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).
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