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Contributi regionali per famiglie monoparentali
La Regione Veneto con propria DGR n. 1317 del 16.08.2017 ha emanato le disposizioni attuative e relativi criteri per l’accesso al finanziamento regionale, ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale del 10 agosto 2012 n. 29 “Norme per il sostegno delle fam
Descrizione:
La Regione Veneto con propria DGR n. 1317 del 16.08.2017 ha emanato le disposizioni attuative e relativi criteri per l’accesso al finanziamento regionale, ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale del 10 agosto 2012 n. 29 “Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà”. Anno 2017

Tipologia di spesa: Pagamento del canone di locazione per abitazioni non di lusso (abitazioni rientranti nelle categorie catastali A2, A3, A4 e A5 con esclusione dei fabbricati rurali).

Il contributo viene richiesto al Comune di Residenza che, in base alle indicazioni regionali, stila una graduatoria da inoltrare alla Regione.
Il contributo, di natura forfettaria, per un importo massimo di € 1.000,00 per ciascun nucleo monoparentale, viene concesso, in un’unica soluzione per i canoni di locazione sostenuti e/o da sostenere nell’arco temporale 1 gennaio-31 dicembre 2017.
Il contributo viene concesso per importi strettamente correlati al pagamento del canone di locazione e sarà oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione Comunale che chiederà la documentazione a dimostrazione della spesa sostenuta e/o da sostenere.

Dove Rivolgersi:

Interventi Sociali
Municipio Viale Rimembranze, 1
30035 - Mirano (VE)

Quando:

SPORTELLO SOCIALE: lunedì e mercoledì 9.00 - 12.00, giovedì 15.00 - 17.00.
ASSISTENTI SOCIALI: lunedì 9.00 - 12.00, giovedì 15.00 - 17.00. Mercoledì su appuntamento

Addetti:

a.s. Tiziana Pattarello
Requisiti del richiedente
a) Il contributo può essere richiesto dalle famiglie monoparentali, ossia dai nuclei (ex art.1, comma 1 della L.R. n. 29/2012) composti da un solo genitore e uno o più figli minori di età (0-17 anni, ossia fino al compimento del 18° anno di età al momento della domanda) risultanti dallo stato di famiglia e dal certificato di residenza;
b) Il nucleo monoparentale deve avere un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità, non superiore a € 20.000,00;
c) Il nucleo monoparentale deve essere residente nella Regione del Veneto;
d) nel caso in cui un componente nel nucleo monoparentale abbia una cittadinanza non comunitaria deve possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace;

Priorità tra gli aventi diritto
a) Presenza nel nucleo familiare di un figlio non autosufficiente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n.104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modificazioni;
b) Presenza di un riconosciuto disagio psicofisico dei componenti del nucleo familiare, certificato dal Servizio Sanitario Regionale (SSR).



Modalità di richiesta
La domanda, redatta su apposito modulo (allegato B della DGR 1317/2017) disponibile presso il Multisportello e lo Sportello Sociale, o nella sezione Modulistica della presente pagina, unitamente alla documentazione richiesta, deve essere inoltrata al Comune di Mirano con una delle seguenti modalità:
- consegna a mano all’ufficio protocollo generale del Comune di Mirano c/o Multisportello Via Bastia Fuori 54/56 (orari: dal lunedì, mercoledì e venerdì ore 8.30-13.00, martedì e giovedì ore 8.30-13.00 e 15.00-17.00);
- raccomandata postale con A.R. indirizzata a Comune di Mirano Piazza Martiri n. 1 30035 Mirano, con la precisazione che il rischio di smarrimento/ritardo resta a carico del mittente;
- posta elettronica o PEC, l’interessato potrà inviare alla PEC del Comune di Mirano (protocollo.comune.mirano.ve@pecveneto.it) la domanda e la documentazione allegata in formato pdf. - E’ onere dell’interessato verificare la conferma di avvenuta consegna alla Pec del Comune di Mirano.



Documentazione da presentare
Alla domanda deve essere allegata inoltre la seguente documentazione da parte del genitore:
- copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;
- ISEE in corso di validità;
- i provvedimenti emessi nel corso dei procedimenti di separazione, annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio, relativi a statuizioni di ordine personale/o patrimoniale tra i coniugi e nei confronti della prole e loro eventuali modificazioni;
- certificazione di non autosufficienza di un figlio minore ai sensi della L.104/92;
- certificato attestante la presenza di un riconosciuto disagio psicofisico, rilasciato dal SSR, di un componente il nucleo familiare;
- documentazione comprovante la tipologia del contratto di lavoro del soggetto richiedente il beneficio;
- documentazione comprovante la situazione di disoccupazione o sospensione dell’occupazione;
- contratto di locazione e copia ricevute di pagamento fitti anno 2017;
- documentazione attestante la situazione di grave difficoltà economica del lavoratore autonomo;
- autocertificazione specifica al trattamento dei dati sensibili relativi allo stato di salute;
- autocertificazione dello stato di residenza e dello stato di famiglia;
- in caso di richiedente avente cittadinanza non comunitaria: titolo di soggiorno valido ed efficace del richiedente.
Per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, relativamente a certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità di Stato estero, si rimanda a quanto previsto all’art. 3 del DPR n. 445/2000.



Iter
1.Il richiedente:
entro il termine perentorio, pena l’esclusione della domanda, delle ore 12.00 del 31 ottobre 2017, deve compilare ed inviare al Comune di Mirano la domanda, completa dei documenti richiesti, con ogni mezzo consentito dalla normativa vigente. In caso di invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al fine del rispetto del termine, fa fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante;
2.Il Comune:
entro il termine perentorio del 30 novembre 2017 stila la graduatoria, l’approva con atto deliberativo e la trasmette alla Regione Veneto;
3.La Regione Veneto
Recepisce la graduatoria presentata dal Comune, redige la propria, l’approva e la pubblica nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Per la definizione della graduatoria dei nuclei monoparentali destinatari del contributo può essere attribuito per ciascun nucleo un punteggio massimo di 100 punti suddiviso nelle seguenti categorie:
1. Condizione socio-sanitaria fino a 40 punti
2. Condizione economica fino a 30 punti
3. Condizione lavorativa fino a 20 punti
4. Residenza nel territorio della Regione Veneto da almeno 2 anni ad eccezione delle ipotesi di cui all’art. 2, comma 2, lett. b) della Legge Regionale n. 29/2012, pari a 10 punti

All’interno di ciascuna categoria vengono articolati i criteri di valutazione della condizione del nucleo familiare, con i relativi punteggi, nelle seguenti modalità:
a)Il contributo è concesso prioritariamente al nucleo con valore I.S.E.E. minore;
b)In caso di parità I.S.E.E, il contributo è concesso prioritariamente al nucleo con maggior numero di figli minori;
c)In caso di parità di figli minori, il contributi è concesso prioritariamente al nucleo che presenta la domanda prima degli altri nuclei, secondo la data di arrivo della domanda riportata nel protocollo comunale.

1.Condizione socio-sanitaria del genitore e/o del figlio minore
Relativamente alla condizione socio-sanitaria del nucleo familiare verranno attribuiti i punteggi corrispondenti ad uno o più criteri coerenti con la situazione attuale del nucleo fono ad un punteggio massimo di 40 punti.

Condizione di salute del genitore: Riconosciuto disagio psico-fisico del genitore certificato dal SSR punti 13
Condizione di salute del figlio minore: Certificazione dell’handicap del minore ai sensi della L. 104/92 e/o riconosciuto disagio psico-fisico certificato dal SSR punti 13
Stato di gravidanza della madre: Madre in stato di gravidanza con figli minori punti 4
Numero di figli minori: Per ogni figlio minore d’età (fino concorrenza massima di 10 punti) punti 2

2. Condizione economica del nucleo familiare
Relativamente alla condizione economica del nucleo familiare verrà attribuito il punteggio corrispondente alla fascia del valore I.S.E.E. in corso di validità dello stesso nucleo. (al valore della fascia I.S.E.E.)

Fasce I.S.E.E.
Da 0,00 a 5.000,00 euro punti 30
Da 5.001,00 a 10.000,00 euro punti 28
Da 10.001,00 a 15.000,00 euro punti 24
Da 15.001,00 a 20.000,00 euro punti 18

3. Condizione lavorativa del genitore
Relativamente alla condizione lavorativa del genitore verrà attribuito un punteggio corrispondente al criterio coerente con la situazione attuale del nucleo (Assegnabile un solo punteggio relativo alla condizione lavorativa)

Se disoccupato, situazione di disoccupazione:
- Disoccupato da oltre 24 mesi senza ammortizzatori punti 20
- Disoccupato da meno di 24 mesi senza ammortizzatori punti 16
- Disoccupato con ammortizzatori (es. indennità di disoccupazione, mobilità, ecc) punti 12

Se occupato, situazione lavorativa:
- Lavoratore autonomo in situazione di crisi conclamata punti 10
- Lavoratore con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato / para subordinato punti 6
- Lavoratore con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato punti 2

4. Residenza in Veneto del nucleo parentale

Residenza in Veneto ai sensi dell’art. 3, comma1,lett.d, L.R. n. 29/2012:
- Inferiore a 2 anni nelle ipotesi di cui all’art. 2, comma 2,lett. b della L.R. n. 29/2012, per le quali è sufficiente la sola residenza nel territorio della regione punti 2
- Uguale o superiore a 2 anni, inferiore o uguale a 5 anni punti 5
- Superiore a 5 anni punti 10




Tempi
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del giorno 31.10.2017;
Il Comune entro il giorno 30.11.2017 approva la graduatoria da inoltrare alla Regione Veneto.



Note
Il contributo regionale a favore di famiglie monoparentali viene istituito con DGR n. 1317/2017 e al momento gode di finanziamenti solo per l'anno 2017.



Modulistica
vedi Modalità di richiesta


Informativa (544 K)

Domanda (35 K)


Normativa di riferimento
DGR n. 1317 del 16.08.2017 e relativi allegati
DGC n. 127 del 12.09.2017
ISEE



Reclami, ricorsi e opposizioni
In conformità a quanto disposto dall’art. 3, comma 4 della L. 241/90 verso il provvedimento di non concessione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione (Legge 06.12.1971 n. 1034 e successive modificazioni), ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. dal ricevimento della comunicazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).




Responsabile del Procedimento: dott.ssa Licia Barzan
nr. Scheda: Responsabile Aggiornamento:
sig.ra Rossella Masiero
Revisionata il: 15/09/17

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