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Assegno di maternità
Assegno per chi non gode della maternità obbligatoria (casalinga o disoccupata)
Descrizione:
L'art.74 della L. 26.03.2001 n. 151 e successive modificazioni garantisce alle cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno, un assegno di maternità qualora non usufruiscano di quanto previsto per la maternità obbligatoria (casalinghe e disoccupate).

Dove Rivolgersi:

Interventi Sociali
Municipio Viale Rimembranze, 1
30035 - Mirano (VE)

Quando:

SPORTELLO SOCIALE: lunedì e mercoledì 9.00 - 12.00, giovedì 15.00 - 17.00.
ASSISTENTI SOCIALI: lunedì 9.00 - 12.00, giovedì 15.00 - 17.00. Mercoledì su appuntamento

Addetti:

sig.ra Rossella Masiero
Requisiti del richiedente
Titolare del beneficio e richiedente è la madre del bambino. Sono previsti altri richiedenti in casi particolari (il padre in caso di decesso della madre o abbandono da parte della madre, il tutore in caso di madre minorenne, ecc.).

* Residenza nel Comune di Mirano
* Cittadinanza Italiana o Cittadinanza Comunitaria o cittadinanza Extracomunitaria in possesso della carta di soggiorno ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 286 del 25.07.1998 (non permesso di soggiorno)
* assenza di trattamento previdenziale dell'indennità di maternità
* presenza nel nucleo familiare di:
- uno o più figli nato da non più di sei mesi
- un minore adottato
- un minore in affidamento preadottivo
* una situazione economica del nucleo familiare inferiore a quanto previsto dalla legge (dal 01.01.2015 valore ISEE e non più ISE):
- per i nati nell'anno 2015 e nell'anno 2016 ISEE inferiore a € 16.954,95.



Modalità di richiesta del cittadino
Domanda da parte della madre su modulo prestampato entro 6 mesi dalla data del parto
In caso di madre minorenne la domanda può essere presentata, in nome e per conto della stessa, dal genitore (madre della minorenne) esercente la potestà ovvero, in mancanza, da altro legale rappresentante



Documentazione da presentare
- DSU e Attestazione ISEE in corso di validità;
- Copia documento di identità;
- copia carta di soggiorno/permesso lungo periodo o per rifugiati;
- dichiarazione Ente Erogatore del trattamento economico o previdenziale percepito;
- modello INPS SR163 (coordinate bancarie intestate alla richiedente)



Iter
* presentazione della domanda su apposito modulo al Multisportello o allo Sportello Sociale
* istruttoria del Comune per la verifica dei requisiti
* comunicazione all'interessata dell'esito dell'istruttoria
* trasmissione dati all'INPS per l'erogazione del beneficio



Tempi
Le domande devono essere presentate entro 6 mesi dalla data del parto



Note
L'assegno viene erogato in unica soluzione.
Qualora l'interessata abbia beneficiato di trattamenti economici o previdenziali per importi inferiori all'Assegno di Maternità è possibile presentare domanda per la differenza.
E' possibile, in caso di nascita dal terzo figlio in poi, presentare anche la domanda per l'Assegno per il Nucleo Familiare Numeroso.
L'importo dell'assegno per i nati nell'anno 2015 è quantificato in € 338,89 per un massimo di cinque mensilità, ovvero € 1.694,45. Sono stati confermati tali importi anche per i nati nell'anno 2016.



Normativa di riferimento
Legge n. 151 del 26.03.2001 art. 74 e successive modificazioni
Decreto Ministeriale n. 337 del 25.05.2001
Decreto Ministeriale n. 452 del 21.12.2000
D.P.C.M. n. 159/2013 e provvedimenti attuativi (Riforma ISEE)



Modulistica
Il modulo di richesta è disponibile presso:
* Multisportello Mirano - Via Bastia Fuori n. 54/56 Mirano lunedì/mercoledì/venerdì 8.30-13.00 martedì/giovedì 8.30-17.00
* Sportello Sociale - Viale Rimembranze n. 1 Mirano lunedì/mercoledì 9.00-12.00 giovedì 15.00-17.00


Informativa 2016 (107 K)

modello INPS SR163 (80 K)

Modulo domanda assegno maternità (37 K)


Reclami, ricorsi e opposizioni
In conformità a quanto disposto dall’art. 3, comma 4 della L. 241/90 verso il provvedimento di non concessione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione (Legge 06.12.1971 n. 1034 e successive modificazioni), ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. dal ricevimento della comunicazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).




Responsabile del Procedimento: dott.ssa Licia Barzan
nr. Scheda: SS2.01 Responsabile Aggiornamento:
sig.ra Rossella Masiero
Revisionata il: 12/11/20

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