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REI - REDDITO DI INCLUSIONE
Il decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 "Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” ha istituito, a decorrere dall’1 gennaio 2018, il Reddito di inclusione (d’ora in poi ReI).
Descrizione:
Il Reddito di Inclusione (REI) è una misura nazionale di contrasto alla
povertà. Si compone di due parti:
1. Un beneficio economico erogato mensilmente attraverso una carta di
pagamento elettronica (carta REI);
2. Un progetto personalizzato di inclusione sociale e lavorativa volto
al superamento della condizione di povertà.
Il beneficio è concesso per un periodo massimo di 18 mesi trascorsi i quali
non può essere rinnovato se non sono trascorsi almeno 6 mesi. Il progetto
viene predisposto, insieme al nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali
del Comune di residenza che operano in rete con gli altri servizi
territoriali e con soggetti privati attivi nell’ambito degli interventi di
contrasto alla povertà. Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo
familiare e prevede l’individuazione degli obiettivi da raggiungere, dei
sostegni di cui il nucleo necessita, degli impegni da parte dei componenti
il nucleo familiare a svolgere specifiche attività.

Dove Rivolgersi:

Interventi Sociali
Municipio Viale Rimembranze, 1
30035 - Mirano (VE)

Quando:

SPORTELLO SOCIALE: lunedì e mercoledì 9.00 - 12.00, giovedì 15.00 - 17.00.
ASSISTENTI SOCIALI: lunedì 9.00 - 12.00, giovedì 15.00 - 17.00. Mercoledì su appuntamento
Requisiti del richiedente
REQUISITI PER ACCEDERE AL REI

Requisiti di residenza e di soggiorno
- Residenza in Italia, in via continuativa, da almeno 2 anni al momento della presentazione della domanda;
- Cittadino dell’Unione con diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente o cittadino di paesi terzi con permesso di soggiorno UE di lungo periodo o titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria).

Requisiti economici
Il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:
- Un valore ISEE in corso di validità non superiore a € 6.000,00;
- Un valore ISRE ai fini del REI (indicatore ISR diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore a € 3.000,00;
- Un valore del patrimonio immobiliare, esclusa la casa di abitazione, non superiore a € 20.000,00;
- Un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti,…) non superiore a € 10.000,00 (ridotto a € 8.000,00 per due persone e € 6.000,00 per la persona sola).

Requisiti familiari (non più validi dal 01 luglio 2018)
Presenza di una delle seguenti condizioni:
- Un componente minore di età;
- Una persona con disabilità e almeno un suo genitore o tutore;
- Una donna in stato di gravidanza;
- Un componente che abbia compiuto 55 anni con specifici requisiti di disoccupazione.

Per accedere al REI è inoltre necessario che ciascun componente il nucleo familiare:
- Non percepisca l’indennità NASpI o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
- Non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- Non possieda imbarcazioni da diporto.

Il soddisfacimento dei requisiti non dà necessariamente diritto al beneficio economico, la cui effettiva erogazione dipende anche dall’eventuale fruizione di altri trattamenti assistenziali.
Si precisa che la valutazione delle condizioni economiche del nucleo familiare deve essere aggiornata se uno o più membri del nucleo familiare dovessero svolgere attività lavorativa non presente nella dichiarazione ISEE utilizzata per l’accesso al REI.



Modalità di richiesta
Il modulo di domanda è disponibile presso il Multisportello e lo Sportello Sociale, o scaricabile dalla presente pagina.
Il Servizio Interventi Sociali del Comune di Mirano, previo appuntamento telefonico al n. 041/5798364, fornirà assistenza nella compilazione della domanda.



Documentazione
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;
- ISEE in corso di validità (inclusa DSU);
- certificato medico per le donne in stato di gravidanza;
- certificato di disoccupazione (per i richiedenti con più di 55 anni);
- in caso di richiedente avente cittadinanza non comunitaria: titolo di soggiorno valido ed efficace del richiedente.

In caso di assistenza alla compilazione è necessaria anche la seguente documentazione:
- certificazione disabilità L. 104/92;
- libretto di circolazione autoveicoli o motoveicoli.



Iter
Il richiedente compila e presenta al Comune di Mirano la domanda di REI, completa dei documenti richiesti, con ogni mezzo consentito dalla normativa vigente.
Il Comune verifica la presenza dei requisiti e inserisce la domanda nel portale INPS, definisce con il nucleo richiedente il progetto personalizzato di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà.
L'INPS effettua gli opportuni controlli; in caso di concessione definisce l'ammontare del beneficio economico, che verrà erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica.



Tempi
La domanda per il REI può essere presentata, a partire dal 1 dicembre 2017, in qualsiasi momento, non vi sono scadenze per la presentazione.



Modulistica
Vedi Modalità di richiesta

In caso di eventi che hanno effetto sul pagamento è necessario compilare il modello MV56.
Per variazioni riguardanti più componenti del nucleo familiare, occorre compilare un modulo per ciascuna variazione


Domanda REI (1278 K)

Domanda REI - Modello MV56 (288 K)

Informativa (34 K)


Normativa di riferimento
D.Lgs. 15 settembre 2017 n. 147
Circolare INPS n. 172 del 22.11.2017 e messaggi diversi
ISEE



Reclami, ricorsi e opposizioni
In conformità a quanto disposto dall’art. 3, comma 4 della L. 241/90 verso il provvedimento di non concessione è ammesso ricorso, per la sola contestazione dell’istruttoria espletata dal Servizio Interventi Sociali, al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione (Legge 06.12.1971 n. 1034 e successive modificazioni), ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. dal ricevimento della comunicazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).




Responsabile del Procedimento: a.s. Federica Torresan
nr. Scheda: Responsabile Aggiornamento:
sig.ra Rossella Masiero
Revisionata il: 09/08/18

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